Descrizione
Split Payment
Si comunica che la Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014) ha introdotto una novità sostanziale nei rapporti tra ente pubblico e fornitori denominata split payment (scissione dei pagamenti).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 hanno fornito i primi chiarimenti sull’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Il nuovo obbligo normativo dispone che tutte le FATTURE emesse a partire dal 1 gennaio 2015 a favore degli enti pubblici siano pagate al fornitore per la sola parte imponibile, mentre l'importo dell'Iva dovrà essere versato direttamente all'erario da parte dell'ente pubblico.
Le fatture emesse continueranno a riportare la quota imponibile della fornitura/servizio e l'imposta sul valore aggiunto e dovranno contenere la dicitura “scissione dei pagamenti”.
Si precisa che il meccanismo dello split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse change. Al fine di rendere più facilmente processabile ogni fattura si ricorda ai fornitori l’obbligo di riportare nei documenti contabili i seguenti elementi: - il codice identificativo di gara (CIG) ove previsto dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici/tracciabilità dei flussi finan
Si comunica che la Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014) ha introdotto una novità sostanziale nei rapporti tra ente pubblico e fornitori denominata split payment (scissione dei pagamenti).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 hanno fornito i primi chiarimenti sull’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Il nuovo obbligo normativo dispone che tutte le FATTURE emesse a partire dal 1 gennaio 2015 a favore degli enti pubblici siano pagate al fornitore per la sola parte imponibile, mentre l'importo dell'Iva dovrà essere versato direttamente all'erario da parte dell'ente pubblico.
Le fatture emesse continueranno a riportare la quota imponibile della fornitura/servizio e l'imposta sul valore aggiunto e dovranno contenere la dicitura “scissione dei pagamenti”.
Si precisa che il meccanismo dello split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse change. Al fine di rendere più facilmente processabile ogni fattura si ricorda ai fornitori l’obbligo di riportare nei documenti contabili i seguenti elementi: - il codice identificativo di gara (CIG) ove previsto dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici/tracciabilità dei flussi finan
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/04/2017 13:23:16