Entro cinque giorni dalla data di contestazione o notificazione è ammesso il pagamento in forma ridotta del 30%, dal sesto giorno al sessantesimo è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Avverso i verbali di contestazione è ammesso ricorso al GdP del luogo dell'avvenuta violazione entro trenta giorni e entro sessanta al Prefetto.